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Delib. Aut. Energia e Gas 06/11/2007, n. 280

Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Con le modifiche introdotte da:
- Del. 04/08/2008, n. ARG/elt 107/08
- Del. 25/01/2010, n. ARG/elt 5/10
- Del. 04/08/2010, n. ARG/elt 127/10
- Del. 28/07/2011, n. ARG/elt 103/11
- Del. 05/07/2012, n. 281/2012/R/efr
- Del. 02/08/2012, n. 343/2012/R/efr
- Del. 22/11/2012, n. 493/2012/R/efr
- Del. 19/12/2013, n. 618/2013/R/efr
- Del. 17/04/2014, n. 179/2014/R/efr

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Testo del provvedimento


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS


Nella riunione del 6 novembre 2007

Visti:

la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);

la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CE (di seguito: direttiva 2004/8/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004 (di seguito: legge n. 239/2004);

la legge 27 dicembre 2006, n. 296/2006 (di seguito: legge n. 296/2006), e in particolare l'art. 1, comma 1120;

la legge 3 agosto 2007, n. 125/2007, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/2007);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/2003, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/2007, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE (di seguito: decreto legislativo n. 20/2007);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6/92, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/1992);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 1997, n. 108/1997 (di seguito: deliberazione n. 108/1997);

la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42/2002, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 42/2002);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/2004, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/2004 (di seguito: deliberazione n. 60/2004);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/2005, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/2005);

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/2006, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/2006);

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 317/2006 (di seguito: deliberazione n. 317/2006);

il documento per la consultazione 2 luglio 2007, n. 26/2007, recante modalità e condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento per la consultazione);

le osservazioni al documento per la consultazione di cui al precedente alinea pervenute all'Autorità.

Considerato che:

il combinato disposto dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 prevede che l'Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta:

da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;

da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente;

ai sensi dell'art. 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, ad eccezione di quella ceduta al Gestore dei servizi elettrici (di seguito: GSE) nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992, nonché della deliberazione n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;

l'art. 1, comma 1120, della legge n. 296/2006 ha, tra l'altro:

abrogato l'art. 17, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, escludendo q

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Allegato A - Modalità e condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Definizioni.

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 387/2003, le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all'art. 1 del Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 89/09, nonché le seguenti definizioni: N1

a) energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 è l'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride, nonché dagli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. Non rientra in tale definizione l’energia elettrica ritirata per la quale vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive di cui alle leggi 296/06, 244/07 e al decreto interministeriale 5 maggio 2011, nonché l’energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dagli impianti che accedono, anche per una parte della propria produzione, agli strumenti incentivanti di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2012, nonché l’energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dalle sezioni degli impianti fotovoltaici per i quali vengono erogati gli incentivi di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2012. N2

b) energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 è l'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dagli impianti, di potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. Non rientra in tale definizione l’energia elettrica ritirata per la quale vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive di cui alle leggi 296/06, 244/07 e al decreto interministeriale 5 maggio 2011, nonché l’energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dagli impianti che accedono, anche per una parte della propria produzione, agli strumenti incentivanti di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2012, nonché l’energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dalle sezioni degli impianti fotovoltaici per i quali vengono erogati gli incentivi di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2012. N2

c) energia elettrica immessa, ai fini della remunerazione dell'energia elettrica e della disciplina degli sbilanciamenti, è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement; N3

d) Gse è la società Gestore dei servizi Energetici S.p.A.; N3

e) gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/1999;

f) impianto idroelettrico è l'insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche a cui è associato il disciplinare di concessione di derivazione d'acqua. Nel caso in cui più impianti idroelettrici, tra loro indipendenti e ciascuno con un proprio punto di connessione alla rete, abbiano un solo disciplinare di concessione idroelettrica riferito ad un valore unico di potenza nominale media annua per l'insieme degli impianti, ai soli fini dell'applicazione del presente provvedimento, essi sono trattati come impianti separati, ciascuno con un valore di potenza nominale media annua ottenuto attribuendo il valore complessivo in maniera proporzionale alla potenza attiva nominale del singolo impianto;

g) impianto (non idroelettrico) è, di norma, l'insieme dei gruppi di generazione di energia elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi;

h) potenza apparente nominale di un generatore è il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo, come fissato all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminato a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;

i) potenza apparente nominale di un impianto è la somma, espressa in MVA, delle potenze apparenti nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;

j) potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;

k) potenza attiva nominale di un impianto è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;

l) potenza efficiente o massima potenza elettrica di un impianto di produzione (di una sezione) è la massima potenza elettrica, con riferimento esclusivo alla potenza attiva, che può essere prodotta con continuità, durante un dato intervallo di tempo sufficientemente lungo di funzionamento (almeno 4 ore per gli impianti idroelettrici), supponendo tutte le parti dell'impianto (della sezione) in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto nel caso degli impianti idroelettrici e di disponibilità di combustibile di normale qualità e di acqua di raffreddamento nel caso degli impianti (di una sezione) termoelettrici. Nel caso termoelettrico questa potenza deve essere fissata tenendo conto delle condizioni climatiche medie del sito; N4

m) potenza elettrica di un impianto idroelettrico è la potenza efficiente o massima potenza elettrica di un impianto idroelettrico; N4

n) potenza nominale è, per gli impianti fotovoltaici, la potenza di picco (o potenza di targa), pari alla somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali di cui alle rispettive norme di prodotto; N4

o) potenza nominale media annua è, per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale; N4

p) ritiro dedicato è il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l'impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dal presente provvedimento. N4

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