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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risoluz. Ag. Entrate 09/03/2007, n. 40/E
Risoluz. Ag. Entrate 09/03/2007, n. 40/E
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[Premessa] |
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QuesitoCon istanza presentata, in data 6 ottobre 2006, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, R la Direzione Generale per gli Archivi del Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito, in breve, il «Minist |
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Soluzione prospettata dal contribuenteSecondo il Ministero «nelle locazioni in parola l’Amministrazione archivistica può configurasi come un |
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Parere della Direzione CentraleL’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce un regime di esenzione per «le locazioni e gli affitti, relative cessioni (...) di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati» ad esclusione di talune tipologie di fabbricati per i quali, invece, in continuità con il passato, occorre applicare l’imposta. Il regime di esclusione dalla esenzione (con conseguente assoggettamento ad imposta), riguarda, tra l’altro, le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (cioè fabbricati classificabili nelle categorie catastali B, C, D, ed E, nonché nella categoria A/10, ma in tal caso solo se la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria) effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del successivo numero 8-ter). Per le locazioni di immobili strumentali, in sostanza, il citato articolo 10, numero 8), prevede un regime IVA analogo a quello stabilito per le relative cessioni al successivo numero 8-ter), in base al quale alle cessioni di immobili strumentali si applica un generale regime di esenzione salvo le eccezioni indicate dalle lettere a), b), c), e d) del medesimo numero 8-ter), che riguardano le seguenti operazioni cui si applica l’imposta: — cessioni effettuate dalle imprese costruttrici e di ristrutturazione per gli immobili ceduti entro |
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