Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito chiarimenti concernenti la sicurezza dei ponteggi su ruote (c.d. trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione dei lavori temporanei in quota, in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).
Con riguardo ai trabattelli e alla redazione del Pi.M.U.S. il Ministero comunica che, in considerazione della ripetitività per tutti i modelli presenti sul mercato delle modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, è sufficiente il riferimento alle istruzioni fornite dal fabbricante. Con riguardo alla formazione degli addetti al montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, il Ministero precisa che:
- il datore di lavoro è tenuto a dare corso al disposto dell'art. 38, comma 1, lett. b), del D. Leg.vo 626/1994 (formazione dei lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari), tenendo altresì presente le linee guida del modulo pratico dell'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 26.1.2006 (il cui testo è consultabile in calce);
- il termine di due anni entro il quale gli addetti devono partecipare ai corsi di formazione decorre dalla pubblicazione in G.U. (23.2.2006) dell'Accordo sopramenzionato. Nel periodo transitorio, i lavoratori e i preposti che vogliano dimostrare la loro esperienza biennale e triennale relativamente al montaggio, trasformazione e smontaggio, potranno autocertificarla facendo riferimento ad imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato ed operanti in settori compatibili con l'allestimento dei ponteggi.
Il Ministero, infine, chiarisce che per i ponti su cavalletti di altezza non superiore ai 2 metri, per i ponti sospesi, per i ponteggi a piano di lavoro autosollevanti e per i ponti a sbalzo non trovano applicazione le norme relative al Pi.M.U.S e le indicazioni di cui all'Accordo del 26.1.2006.