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D. P.R. 30/03/2004, n. 115

Criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all’affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
(In vigore dal 20.5.2004)
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[Premessa]



Il Presidente della Repubblica


Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale l'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori pubblici è corredata da una cauzione da prestare anche mediante

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Art. 1. - Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:

a) «testo unico», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107, comma 1, del testo unico;

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Art. 2. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

1. L'autorizzazione a prestare garanzie ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La domanda di autorizzazione, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione IV, indica:

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Art. 3. - Disposizioni per i soggetti aventi sede legale all'estero che esercitano nel territorio della Repubblica, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, attività finanziarie di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico

1. Le disposizioni dell'articolo 2, si applicano anche ai soggetti esteri che, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, esercitano attività finanziarie nel territorio della

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