D. Min. Industria, Comm. e Art. 24/04/2001 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Industria, Comm. e Art. 24/04/2001

Individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

In vigore dal 6.6.2001.

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[Premessa]



Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

di concerto con

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Art. 1. - (Campo di applicazione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,

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Art. 2. - (Definizioni e fattori di conversione)

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,

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Art. 3. - (Determinazione quantitativa degli obiettivi e provvedimenti di programmazione regionale)

1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere conseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantità minime e cadenze:

a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2002;

b) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2003;

c) 0,70 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2004;

d) 1,

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Art. 4. - (Imprese di distribuzione soggette agli obblighi e rapporti con la programmazione regionale)

1. Sono soggette agli obblighi di cui al presente decreto le imprese di distribuzione che forniscono non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno definite le modalità di applicazione del presente decreto alle imprese di distribuzione che forniscono un numero di clienti finali inferiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2001.

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Art. 5. - (Tipologia delle misure e degli interventi ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi)

1. Le imprese di distribuzione perseguono gli obiettivi di risparmio energetico e diffusione delle fonti rinnovabili attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1.

2. I progetti valutati e certificati secondo le disposizioni del presente decreto, e che abbiano ottenuto i titoli di efficienza energetica ai sensi dell'articolo 10, non sono ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999

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Art. 6. - (Promozione di prodotti, apparecchi e componenti di impianti nell'ambito delle iniziative)

1. I prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati nell'ambito delle iniziative oggetto del presente decreto, o dei quali sia comunque promosso l'utilizzo in quanto in grado di assolvere ad una o più funzioni energeticamente significative, devono possedere le caratteristiche di seguito indicate, certificate con le modalità precisate per ogni specifico caso:

a) i generatori di calore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, devono essere marcati con quattro

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Art. 7. - (Modalità di controllo)

1. Fatte salve le verifiche effettuate dalle regioni e dalle province autonome volte ad accertare che gli obiettivi previsti nei provvedimenti di programmazione territoriale siano stati effettivamente conseguiti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua, anche a campione, i controlli necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazi

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Art. 8. - (Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi)

1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 3 possono essere e

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Art. 9. - (Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i costi sosten

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Art. 10. - (Titoli di efficienza energetica)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas emette a favore dell'impresa di distribuzione titoli annuali di efficienza energetica, di valore pari alla riduzione dei consumi certificata ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

2. I titoli di efficienza energetica possono esse

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Art. 11. - (Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni)

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2003, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'articolo 10, dandone comunicazione al Ministero

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Art. 12. - (Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano)

1. Il presente decreto vincola le province autonome di Trento e Bolzano solamente al conseguimento de

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Allegato 1 - Tipologie di interventi e misure per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nell'attività di distribuzione del gas naturale


Tabella A - Interventi di riduzione dei consumi di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 2


Tipologia di intervento 1

Dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili

- Interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri a più elevata efficienza


Tipologia di intervento 2

Riduzione dei consumi di gas per usi termici

- Installazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigenze di acqua calda


Tipologia di intervento 3

Climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l'uso di fonti energetiche non rinnovabili

- Interventi per l'isolamento termico degli edifici esistenti

- Interventi per il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterne, ecc.)

- Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo

- Climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da cogenerazione

- Cogenerazione e sistemi di microcogenerazione come definiti, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

- Sistemi di telegestione

- Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti di riscaldamento, centralizzato

- Utilizzo di calore di recupero


Tipologia di intervento 4

Installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali

- Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda

- Uso del calore geotermico a bassa entalpia e del calore da impianti cogenerativi, geotermici o alimentati da prodotti vegetali e rifiuti organici e inorganici per il riscaldamento di ambienti e per la fornitura di calore in applicazioni civili

- Impiego di impianti fotovoltaici di potenza

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