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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 29/12/2000, n. 422
L. 29/12/2000, n. 422
L. 29/12/2000, n. 422
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 09/04/2003, n. 96
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
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Capo I - Disposizioni Generali sui Procedimenti per l'Adempimento degli Obblighi Comunitari |
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Art. 1. - (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legisl |
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Art. 2. - (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche e integrazioni delle relative discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 3; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti |
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Art. 3. - (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri |
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Art. 4. - (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso).1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data d |
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Art. 5. - (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine |
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Art. 6. - (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente: "Art. 1-bis (Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari). |
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Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, Criteri Specifici di Delega Legislativa |
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Art. 7. - (Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129).1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, recante norme in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo |
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Art. 8. - (Istituzione di un comitato aziendale europeo: criteri di delega).1. L'attuazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzi |
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Art. 9. - (Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega).1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: |
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Art. 12. - (Discariche di rifiuti: criteri di delega).1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) garantire i più elevati livelli di sicurezza del progetto delle discariche nonché della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per l'integrità dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonché l'im |
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Art. 13. - (Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega).1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche |
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Art. 14. - (Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità).1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pres |
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Art. 17. - (Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898) |
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Art. 18. - (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione).1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, R e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, primo comma, lettera a), le parole: "a cura dei presìdi e servizi multizonali previsti dall'articolo 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi" sono sostituite dalle seguenti: "a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presìdi e servizi multizonali"; b) all'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: "I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanità a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presìdi e servizi multizonali"; |
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Art. 21. - (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, R e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 24. - (Domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).1. Le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 8 |
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Art. 25. - (Contratti a tempo determinato stipulabili dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas).1. Al fine di far fronte ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle direttive 96/ 92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 e 98/30/CE del Parlament |
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Allegato A |
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(Articolo 1, comma 1)96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. |
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Allegato B |
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(Articolo 1, commi 1 e 3)93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE r |
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Allegato C |
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(Articolo 3)1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. Nota unica relativa agli allegati A, B e C: - La direttiva 96/48/CE è pubblicata in G.U.C.E. 17 settembre 1996, n. 235. - La direttiva 98/24/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 131 del 5 maggio 1998. - La direttiva 1999/36/CE |
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