Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 06/06/1991, n. 175
L. 06/06/1991, n. 175
Scarica il pdf completo | |
---|---|
[Premessa] |
|
CAPO I. - Enti di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche |
|
Art. 1.1. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, di seguito indicati complessivamente come «Enti», sono abilitati ad effettuare operazioni di credito fondiario, di credito edilizio e di credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità. Gli Enti costituiti in forma di società per azioni possono essere altres&igrav |
|
Art. 2.1. L'autorizzazione per l'esercizio del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche può |
|
Art. 3.1. Gli atti costitutivi e gli statuti degli Enti devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge e devono tra l'altro prevedere l'ammontare del capitale e le n |
|
CAPO II. - Operazioni di credito fondiario |
|
Art. 4.1. Il credito fondiario ha per oggetto: a) la concessione di mutui, di durata non inferiore a cinque anni, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili fino al 75 per cento del loro valore |
|
Art. 5.1. L'Ente stipula con il mutuatario un contratto destinato ad avere effetto dopo che, avvenuta la iscrizione dell'ipoteca ed eseguiti dal mutuatario e dall'eventuale datore di ipoteca i richiesti adempimenti, dal certificato del conservatore dei registri immobiliari non risulti la preesistenza di altre iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli. É fatto comunque salvo, nell'ipotesi di precedenti iscrizioni ipotecarie, il disposto dell'articolo 4, comma 2. 2. É data facoltà agli incaricati dell'Ente di |
|
Art. 6.1. Il mutuatario può domandare la purgazione dell'immobile dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai ereditari iscritti le somme loro dovute. |
|
Art. 7.1. Le spese per l'iscrizione, riduzione, frazionamento, rinnovazione e cancellazione di ipoteca sono a carico del debitore. |
|
Ari. 8.1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo agli Enti un compenso, da stabilirsi contr |
|
CAPO III. - Operazioni di credito edilizio |
|
Art. 9.1. Il credito edilizio ha per oggetto la concessione di mutui ed anticipazioni garantiti da ipoteca destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione, sopraelevazione e recupero di immobili. 2. Ai mutui ed anticipazioni si applica la normativ |
|
CAPO IV. - Operazioni di credito alle opere pubbliche |
|
Art. 10.1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione di mutui ed anticipazioni per la realizzazione di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome, delle società dagli stessi enti pubblici costituite, di imprese concessionarie delle opere e degli impianti predetti, nonché di soggetti privati |
|
CAPO V. - Operazioni di provvista |
|
Art. 11.1. Le operazioni di credito di cui alla presente legge, oltre che con l'impiego dei fondi patrimoniali, possono essere effettuate con le somme ricavate dalle emissioni di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi e dalle altre forme di provvista consentite, nei limiti stabiliti dalle altre disposizioni regolanti la materia. |
|
Art. 12.1. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pu&og |
|
Art. 13.1. Le obbligazioni sono incluse tra i titoli ammessi di diritto alla quotazione in Borsa. |
|
Art. 14.1. Le obbligazioni possono essere ricevute in pegno per anticipazione da tutte le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e s |
|
Art. 15.1. L'estrazione delle obbligazioni, prevista dall'articolo 11, comma 6, va effettuata alla presenza di un notaio almeno un mese prima della scadenza del termine di pagamento della cedola. L'estrazione è pubblica e di essa viene data notizia almeno dieci giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
|
CAPO VI. - Disposizioni comuni |
|
Art. 16.1. Il pagamento di interessi, rate di ammortamento, compensi e rimborsi di capitale non può es |
|
Art. 17.1. Il pagamento ritardato oltre i trenta giorni di almeno due rate consecutive ripetuto per ulteriori |
|
Art. 18.1. Gli Enti possono offrire mutui ed anticipazioni con rate a carico dei mutuatari sia costanti, sia variabili nel tempo. |
|
Art. 19.1. Gli immobili da ipotecare a garanzia dei prestiti devono essere assicurati contro i danni dell'incendio. Il contratto di prestito deve contenere il vincolo a favore dell'Ente, col conseguente diritto a percepire direttamente dall'assicuratore l'indennità da questi dovuta. Il vincolo deve essere espressamente accettato dall'assicuratore. L'Ente ha facoltà di ottenere che |
|
Art. 20.1. I libri ed i registri dell'Ente, qualora tenuti secondo le modalità stabilite dall'articolo |
|
Art. 21.1. Nel rispetto delle altre disposizioni e, in particolare, delle norme regolanti la sua attivit&agra |
|
Art. 22.1. Anche in deroga a disposizioni di legge, per gli aumenti di capitale e dei fondi di dotazione degl |
|
Art. 23.1. Gli Enti possono detenere partecipazioni ed acquisire immobili nel rispetto delle altre disposizioni regolanti la materia. |
|
CAPO VII. - Utili e riserve |
|
Art. 24.1. L'Ente deve assegnare almeno il 10 per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'aumento del fondo di riserva ordinaria fino a qu |
|
CAPO VIII. - Vigilanza |
|
Art. 25.1. Agli Enti si applica l'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23. |
|
Art. 26.1. Gli enti creditizi, costituiti in forma di società per azioni, esercenti il credito a medio e a lungo t |
|
CAPO IX. - Disposizioni transitorie e finali |
|
Art. 27.1. Le operazioni di impiego e provvista già perfezionate dagli Enti e sezioni opere pubbliche e per le quali sia stato già stipulato il contratto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinate dalle norme anteriori. 2. Le norme della presente legge saranno immediatamente applicabili alle nuove operazioni delle sezioni per il finanziamento di opere p |
Dalla redazione
- Mutui
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
- Indici, tassi e costi di costruzione
- Agevolazioni per la prima casa
La detrazione degli interessi per i mutui immobiliari
- Stefano Baruzzi
- Indici, tassi e costi di costruzione
- Prezzari
- Costi di costruzione
- Istat
- Ritardi nei pagamenti commerciali
- Tasso di mora per gli appaltatori
Indici Istat, costi di costruzione e tassi di interesse
- Redazione Legislazione Tecnica
- Indici, tassi e costi di costruzione
- Istat
Aggiornamento indici Istat e tassi
- Redazione Legislazione Tecnica
- Indici, tassi e costi di costruzione
- Disciplina economica dei contratti pubblici
- Tariffa Professionale e compensi
- Ritardi nei pagamenti commerciali
- Professioni
- Appalti e contratti pubblici
Pagamenti, penali, interessi e tracciabilità nei contratti pubblici [CODICE 2023]
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Istat
- Edilizia e immobili
- Indici, tassi e costi di costruzione
- Compravendita e locazione
Determinazione del canone di locazione immobiliare e aggiornamento con Indici ISTAT
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
20/12/2024
- Cambio della guardia tra bonus da Italia Oggi
- Per la sicurezza sul lavoro raddoppiano gli ispettori da Italia Oggi
- Impossibile affidare gratis la gestione di impianti sportivi da Italia Oggi
- Rush finale sulla progettazione da Italia Oggi
- Appalti integrati, tempi congrui da Italia Oggi
- Sempre possibile revocare il project financing da Italia Oggi