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Sent. C. Cass. pen. 11/06/2010, n. 22229

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1. Edilizia ed urbanistica - Permesso di costruire - Manutenzione straordinaria - Nozione - Sostituzione del tetto - Permesso necessario
1. In base all’art. 3, c. 1, lett. b) del T.U. 01/380 si considerano interventi di manutenzione straordinaria, per i quali occorre il permesso di costruire, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per integrare o realizzare i servizi igienici sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d’uso. Può rientrare nella manutenzione straordinaria anche la sostituzione del tetto a condizione però che non venga modificata la quota d’imposta o alterato lo stato dei luoghi né planimetricamente né quantitativamente rispetto alle superfici ed ai volumi preesistenti. (Nella fattispecie è stata aumentata l’altezza del fabbricato e modificata la sagoma. Si trattava quindi di un intervento che richiedeva il permesso di costruire).


[T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, c.1, lett b))R

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