FAST FIND : GP8724

Sent.C. Conti 21/10/2009, n. 500

51918 51918
1. Progetto oo.pp. - Immediata possibilità di realizzazione, ai fini del contenimento della spesa pubblica - Necessità (essendo il “parco progetti” non previsto dall’ordinamento)
1. La progettazione di un’opera pubblica non può essere intesa come fine a sé stessa, ma si ricollega, ai fini del contenimento della spesa pubblica, alla concreta e immediata possibilità di attuazione della stessa, anche al fine di assicurare la piena rispondenza del progetto alle condizioni di fatto e di mercato, allo stato dell’arte e della tecnica e all’interesse pubblico che l’opera intende soddisfare e che evidentemente non può essere valutato che in termini di attualità. Infatti, l’ordinamento positivo non prevede il criterio del cosiddetto “parco progetti” il quale, consentendo alle Amministrazioni di dotarsi preventivamente di progetti da utilizzare successivamente al verificarsi delle necessarie condizioni, risponde essenzialmente a finalità di accelerazione degli interventi.

1. Conf. C. Conti, Sez. Contr. Stato 22 luglio 1993 n. 113 R.

Dalla redazione