FAST FIND : GP8523

Sent. C. Cass. 20/02/2009, n. 4222

51717 51717
1. Edilizia ed urbanistica - Vedute - Due fondi contigui divisi da una via pubblica – Obbligo di osservare una distanza minima ex art. 905, u.c., Cod. civ., per l’apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino - Insussistenza
1. L’art. 905, u.c., il quale esclude l’obbligo di osservare una distanza minima per l’apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino quando tra i due fondi contigui vi sia una via pubblica, non presuppone necessariamente che questa separi i fondi medesimi e che questi si fronteggino, ma richiede soltanto che essi siano confinanti con la strada pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca collocazione, sicché i fondi possono anche essere contigui o trovarsi ad angolo retto; ciò in quanto l’esonero dal divieto è giustificato dall’identificazione della strada pubblica come uno spazio dal quale chiunque può spingere liberamente lo sguardo sui fondi adiacenti.

1. Ved. Cass. 24 febbraio 2002 n. 2159 [R=W24F022159]; 12 marzo 1994 n. 2390 R. 1n. Codice civile - Art. 905, u.c.: ved. Cass. 15 ottobre 2008 n. 25188 R.
[Cod. civ. art. 905, u.c. (1n)]

Dalla redazione