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Sent.C. Stato 11/01/2006, n. 130

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - Redazione di studio di fattibilità - Da P.A. a professionista esterno - Legittimità - Condizioni.
1. L’affidamento a professionisti esterni, con procedura negoziata, dell’incarico di redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un centro culturale polifunzionale, è legittimo ai sensi dell’art. 17, c.4, L. 11 febbraio 1994 n. 109, considerato che lo studio di fattibilità ha fondamentalmente natura programmatoria e non di progetto.

All’art. 17, c. 4 della L. Merloni corrisponde, con alcune variazioni, l’art. 90, c. 6 del Codice LSF. Sull’incarico professionale da parte della pubblica Amministrazione e di enti pubblici in generale a professionisti esterni ved. C. Conti, Campania 17 giugno 2004 n. 1067 [R=WCO17G041067](Sono responsabili gli amministratori di un Comune per il conferimento ad un professionista esterno di incarico professionale inteso allo svolgimento di attività istituzionale).
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 17, c. 4)R

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