Sent. C. Cass. pen. 17/12/2002, n. 5149 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 17/12/2002, n. 5149

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1. Direttore dei lavori - Responsabilità - Per inosservanza prescrizioni di concessione edilizia.
1. In tema di violazioni edilizie, grava sul direttore dei lavori la responsabilità per la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione edilizia o nelle disposizioni regolamentari locali, atteso che questi rientra tra i destinatari del precetto di cui all'art. 6 L. 28 febbraio 1985 n. 47, della cui violazione il direttore dei lavori - unitamente agli altri destinatari del precetto (il titolare della concessione, il committente, il costruttore) - risponde penalmente, ai sensi dell'art. 20, lett. a), legge cit.

1. La sentenza aggiunge che le prescrizioni della concessione e le relative modalità esecutive o le disposizioni regolamentari locali possono comprendere (come nella specie) l'obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi della concessione edilizia e degli altri elementi prescritti (cartello che nella specie non era esposto); (ved., per tutte, Cass. pen. S.U. 14 luglio 1992 n. 7978). 1a.- Ved. C. Conti, Lazio 26 settembre 2002 n. 2576 R
(L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 6) R

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