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Sent.C. Conti 26/09/2002, n. 2576

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1. Direttore dei lavori - Responsabilità - Discrezionalità tecnica - Fattispecie - Non sussiste responsabilità.
1. Non sussiste responsabilità del direttore dei lavori (né del Sindaco) per il danno di cui l'appaltatore ha chiesto risarcimento, a seguito della decisione del primo di spostare di 30 metri un impianto sportivo con un semplice ordine di servizio anziché con l'adozione di una perizia di variante, per completare prima l'opera appaltata.

1a. Sulla responsabilità del direttore dei lavori negli appalti di opere pubbliche ved. Cass. 30 gennaio 2003 n. 1513 R (Diritto di rivalsa del committente verso il progettista direttore dei lavori per violazione di distanze legali conseguente ad errore di progetto); 29 gennaio 2003 n. 1294 R (Obbligazione di risultato e di mezzi, rispettivamente per il progettista ed il direttore dei lavori - Termini di decadenza e prescrizione ex art. 2226 Cod.civ. applicabili solo all'incarico di progetto); C. Conti, Centr. II 21 gennaio 2003 n. 13 R (Colpa grave del direttore dei lavori per i danni derivati alla P.A. dalla esecuzione e contabilizzazione di opere difformi dal progetto); C. Conti, Sicilia 7 agosto 2002 n. 1543 R (Giurisdizione Corte dei Conti); C. Conti, Sicilia 7 agosto 2002 n. 1543 c.s. (Decorrenza per la prescrizione dell'azione relativa ai danni derivanti da inutilizzabilità di opera pubblica).

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