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Sent.C. Cass. 27/11/2001, n. 15028

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Adesione del giudice - Dissenso dalla consulenza di parte - Motivazione - Non occorre.
1. Nel caso in cui il giudice di merito ponga a base della propria decisione le considerazioni svolte dal consulente d'ufficio, o a queste faccia riferimento anche implicitamente, non è tenuto a motivare il proprio dissenso dalle osservazioni svolte dalla consulenza di parte, la quale costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico.

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