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Sent.C. Cass. 19/11/2001, n. 14489

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Osservazioni delle parti o dei loro consulenti tecnici - Non trascritte dal C.T.U. ma prese in considerazione - Sufficienza.
1. A differenza dell'ipotesi di omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, del giorno e dell'ora dell'inizio delle operazioni peritali, che incide sull'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere affetta da nullità (peraltro relativa, e perciò deducibile soltanto nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione peritale), non è, invece, comminata alcuna nullità per il fatto che il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti tecnici, essendo sufficiente che tali osservazioni siano state prese in considerazione.

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