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Sent. C. Cass. 03/07/2001, n. 8989

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzione sul confine - Soprelevazione - Strumento urbanistico locale sopravvenuto - Principio della prevenzione - Inapplicabilità - Nuova disciplina - Vincola anche il preveniente.
1. La regola che vincola il proprietario che ha costruito per primo sul confine, secondo il principio della prevenzione, alla scelta compiuta, imponendogli, nel caso di sopraelevazione, di rispettare il filo della precedente fabbrica, non è applicabile nel caso in cui lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l'obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine perché tale nuova disciplina, integrativa di quella codicistica, vincola anche il preveniente, che è così tenuto, se vuole sopraelevare, alla osservanza della diversa distanza stabilita senza alcuna facoltà di allineamento (in verticale) alla originaria preesistente costruzione, a meno che la normativa regolamentare non preveda una espressa eccezione in proposito.

Sull'obbligo di osservanza delle norme sulle distanze legali anche in caso di sopraelevazione ved. Cass. 8 gennaio 2001 n. 200[R=W8GE01200] (In caso di sopraelevazione anche il preveniente deve osservare la sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa del Codice civile).

Dalla redazione