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Ord.C. Stato 17/04/2000, n. 2290

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Offerte anomale - Criterio del massimo ribasso - Momento della predisposizione dell'offerta - Sconoscenza del livello di ribasso a rischio ex art. 30, n. 4, Dir. 93/37/CEE - Dubbio d'interpretazione rimesso alla Corte di giustizia C.E.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici indette col criterio del massimo ribasso sull'elenco dei prezzi e sull'importo delle opere a corpo ex art. 21, comma 1, L. 11 febbraio 1994 n. 109 le imprese, al momento in cui preparano le loro offerte, non possono conoscere il livello di ribasso che l'amministrazione appaltante considera a rischio al fine di individuare le offerte anormalmente basse indicate nell'art. 30, n. 4 della Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE. La conseguenza è che le imprese partecipanti alla gara sono tenute a fornire le giustificazioni (comprensive delle analisi dei costi, a pena di esclusione) prima dello svolgimento della gara e non sono perciò certe di potere essere sentite dall'ente appaltante successivamente al rilievo della soglia di anomalia. Ma tale prassi costringe da un canto le imprese a rendere pubbliche in anticipo tecniche e strategie (spesso segrete) e d'altro canto a maggiori oneri di documentazione e perciò può essere in contrasto con il principio della libera concorrenza. È pertanto necessario rimettere la questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee come prescrive l'art. 177, comma 3 del Trattato CEE, perché venga accertato se il detto art. 30 n. 4 imponga effettivamente l'instaurazione del contraddittorio dopo che le offerte sono state presentate.


(Trattato CEE, L. 14 ottobre 1957 n. 1203, art. 177, 3° comma; Dir. Consiglio 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE, art. 30, n. 4; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, 1° comma)R

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