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Sent.C. Cass. 07/04/2000, n. 4433

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1. Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Rischio improprio - Inerente ad attività prodromica e strumentale a quella propria del lavoratore anche se occasionale - Sufficienza.
1. L'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro sussiste anche nell'ipotesi di rischio cosiddetto "improprio", ossia non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche assegnate al lavoratore, ma inerente ad un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle stesse, a nulla rilevando l'eventuale carattere di mera occasionalità di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere della "normalità" o "tipicità" del rischio protetto. (Nella specie, la Corte suprema ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto indennizzabile l'infortunio occorso ad un legale dell'I.N.A.I.L. caduto sul pavimento della sede dell'Istituto, dissestato a causa di lavori di ristrutturazione, mentre in assenza di personale ausiliario si recava a fotocopiare alcuni documenti necessari per il suo lavoro).

Ved. Cass. 1° febbraio 2000 n. 1109R.

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