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Sent. C. Cass. 24/07/1999, n. 8027

47357 47357
1. Edilizia ed urbanistica - Piani - Area per parcheggio non custodito - Contratto di parcheggio privato - Inammissibile.
1. In relazione ad un'area destinata, ex art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, a parcheggio non custodito, non è inconcepibile, di per sé, l 'instaurarsi di un contratto di parcheggio privato (perfezionabile perciò anche ai sensi dell'art. 1327 Cod. civ.) con il soggetto cui sia stata affidata dal Comune la gestione del parcheggio medesimo ai sensi dell'art. 12 L. 23 dicembre 1992 n. 498.


(Cod. civ. art. 1327; D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 7R; L. 23 dicembre 1992 n. 498, art. 12)R

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