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Sent. C. Cass. pen. 14/06/1999, n. 10551

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1. Infortuni sul lavoro - Norme di prevenzione - Violazione ex art. 6, D.L.vo 1994 n. 626 - Riferimento alla sicurezza e non all'igiene del lavoro.
1. La contravvenzione prevista dall'art. 6, comma 2, D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dall'art. 4, comma 2, D.L.vo 19 marzo 1996 n. 242, vieta la concessione in uso di macchine, attrezzature di lavoro ed impianti solo se non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, e non anche in materia di igiene del lavoro; ciò in quanto la normativa in materia di sicurezza non comprende, quale genus, sia la species delle norme antinfortunistiche sia quella delle norme in materia di igiene del lavoro; infatti, le categorie della sicurezza e dell'igiene del lavoro sono ontologicamente distinte e separate; peraltro, l'espressione "legislazione vigente" contenuta nell'art. 6 del D.L.vo n. 626 cit., ha lasciato il posto ad una diversa e specifica formulazione con l'art. 4 D.L.vo n. 242 cit., ovvero "disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza".


(D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626, art. 6R; D.L.vo 19 marzo 1996 n. 242, art. 4)

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