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Sent.C. Cass. 06/02/1986, n. 736

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1. Appalto - Contratto - Irrevocabilità della scelta fra domanda giudiziale per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo - Esclusione - Conseguenze.
1. In tema di appalto non è applicabile il principio, dettato per la vendita dal secondo comma dell'art. 1492 C.c., della irrevocabilità della scelta operata mediante domanda giudiziale tra la risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, con la conseguenza che la domanda di risoluzione del contratto d'appalto può proporsi nell'udienza di precisazione delle conclusioni dopo che con l'atto di citazione sia stata chiesta la riduzione del prezzo, e che quest'ultima può essere nuovamente introdotta nel giudizio d'appello in sostituzione di quella di risoluzione, in quanto fondata sulla stessa causa petendi e su un più limitato petitum.

1. Ved. Cass. 28 aprile 1984 n. 2675,[R=W28A842675] 26 febbraio 1979 n. 1264,[R=W26F791264] 15 giugno 1976 n. 2236.[R=W15G762236]

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