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Sent.C. Stato 06/07/1988, n. 909

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1. Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - Requisiti - Accertamento - Attribuzioni dell'ordine professionale - Limiti - Controversie - Giurisdizione A.G.O.
1. L'Ordine professionale che è preposto alla tenuta dell'albo non ha la facoltà di valutare se la richiesta di iscrizione corrisponda all'interesse pubblico, ma ha soltanto il compito di verificare se l'aspirante sia in possesso dei requisiti all'uopo normativamente prescritti che, ove sussistenti, danno diritto all'iscrizione predetta; pertanto, poiché la connessa tutela giurisdizionale si pone non già in relazione ad un'attività discrezionale amministrativa, ma a salvaguardia, in via diretta ed immediata, della posizione del privato, che si configura come diritto soggettivo, la conseguente tutela giurisdizionale spetta al giudice ordinario.

1. Ved. Cass. S. U. 7 ottobre 1983, n. 5837.[R=W7O835837] Per giurisprudenza costante della Cassazione a Sezioni unite e del Consiglio di Stato, il privato, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, ha un diritto soggettivo - e non un interesse legittimo - alla iscrizione nell'albo professionale.

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