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Sent.C. Cass. 07/04/1987, n. 3351

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Condizioni di ammissibilità.
1. La consulenza tecnica - pur costituendo, di regola, mezzo di valutazione delle risultanze di prove già fornite dalle parti, secondo il relativo onere - è tuttavia ammissibile, anche quando si riveli necessaria all'acquisizione della prova che la parte non possa in altro modo fornire.

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