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Sent.C. Cass. 19/02/1990, n. 1223

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Parte della consulenza sconfinata dall'incarico - Utilizzabilità da parte del giudice - Condizioni.
1. Il giudice del merito può trovare elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta, non esulando siffatto potere dall'ambito del libero apprezzamento delle prove cosiddette atipiche, ammissibili nel nostro ordinamento, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova.

1. Il giudice può utilizzare per la formazione del suo convincimento, tutti i fatti accertati ed i dati tecnici acquisiti dal C.T.U. anche se ricadenti nella parte della consulenza tecnica che sia andata oltre i limiti del mandato conferito - purché tali sconfinamenti non esulino sostanzialmente dall'oggetto della indagine per la quale è stata disposta la consulenza (Cass. 10 febbraio 1987 n. 1414, R e sempre che tali accertamenti dei C.T.U., dai quali il giudice possa desumere argomenti di prova, siano stati effettuati nel contraddittorio delle parti (Cass. 6 luglio 1977 n. 2986 R od anche se contenuti nella relazione di consulenza svolta in un procedimento dichiarato nullo (Cass. 11 marzo 1984 n. 1440[R=W11M841440]
C.p.c. artt. 62, 195

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