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Sent.C. Cass. 25/07/1990, n. 7536

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1. Appalti oo.pp. - Consegna dei lavori - Ritardo - Effetti - Regolamentazione ex art. 10 Cap. gen.
1. In tema di appalto di opera pubblica, nella disciplina di cui al capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, la consegna dei lavori, da parte del committente, oltre il prescritto termine (sia quello di quarantacinque giorni fissato per legge, ovvero quello minore eventualmente pattuito), non conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, né di richiedere prestazioni risarcitorie, ma resta soggetta alla specifica regolamentazione dell'art. 10 D.P.R. cit., ai sensi del quale l'appaltatore medesimo ha soltanto la facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto; ove la stazione appaltante aderisca a tale istanza, gli è dovuto il rimborso delle spese del contratto e delle altre spese effettivamente sostenute (sia pure entro limiti massimi fissati percentualmente con riferimento all'importo netto dell'appalto), mentre, in caso contrario, ferma restando la persistente vigenza del rapporto, gli spettano i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (sempre che ne faccia tempestiva riserva).

1. Conf. Cass. 19 marzo 1980 n. 1818[R=W19M801818]. Contra Cass. 4 marzo 1978 n. 1083.[R=W4M781083]
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 10[R=DPR106362,A=10]

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