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Sent. C. Cass. 19/08/1994, n. 7438

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1. Professionisti - Onorario - Domanda di liquidazione - Originariamente ex tariffa e poi in appello ex art. 2233 C.c. - Ammissibilità.
1. La domanda di liquidazione dei compensi per una prestazione di lavoro autonomo secondo i criteri previsti dall'art. 2233 C.c. non comporta la modificazione dei presupposti di fatto o dell'oggetto della domanda di liquidazione del compenso che sia stata originariamente proposta per la medesima prestazione con esclusivo riferimento alla tariffa professionale, ma solo del profilo giuridico o, più propriamente, del quadro normativo di riferimento della domanda e può essere proposta, pertanto, anche in appello, ove la preclusione dello ius novorum opera solo per le domande che modificano nei suoi elementi materiali il fatto costitutivo della pretesa, con la prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte, e non anche il profilo giuridico o la norma alla stregua della quale il fatto costitutivo è stato dedotto.

1. Ved. Cass. 10 luglio 1981 n. 4495 [R=W10L814495] (Sulle condizioni per potere mutare in appello la Causa petendi). 1a. Ved. nota 1a. a Cass. 7 luglio 1994 n. 6377.R
C.c. art. 2233

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