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Sent. C. Cass. 08/07/1994, n. 6438

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1. Professionisti - Onorario - Determinazione giudiziale ex art. 2233, 1° c., C.c. - Parere preventivo dell'associazione professionale - Finalità - Carattere vincolante per il giudice - Esclusione.
1. La disposizione di cui all'art. 2233 1° c., C.c., che prevede, nell'ipotesi di determinazione giudiziale del compenso del professionista, il previo parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene, essendo finalizzata a garantire le parti che all'organo giudicante siano fornite le più opportune indicazioni per l'esercizio in concreto del potere di determinazione del corrispettivo, ha carattere inderogabile quanto al modus procedendi, anche se non vincola al suddetto parere l'esercizio del potere determinativo del giudice.

1. Ved. Cass. 14 dicembre 1983 n. 7374[R=W14D837374] (Sui criteri di cui all'art. 2233 e nel senso della necessità ma non vincolatività del parere dell'associazione professionale). 1a. Ved. la nota 1a. a Cass. 7 luglio 1994 n. 6377.R
C.c. art. 2233

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