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Sent.C. Conti 27/10/1995, n. 141

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1. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Per redazione di variante - Legittimità - Condizioni. 2. Opere pubbliche - Lavori in esecuzione diretta - Spese di collaudo - Sono a carico della P.A.
1. La sospensione temporanea dei lavori di realizzazione di un'opera pubblica può essere disposta, in aderenza al dettato dell'art. 14 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e dell'art. 30 del Capitolato d'appalto approvato col D.P.R. 16 luglio 1963 n. 1063, a causa della sopravvenienza di circostanze speciali ovvero di ragioni di pubblico interesse e necessità, ivi compresa l'esigenza di redigere una variante al progetto, a condizione che ne sia stata previamente accertata l'indispensabilità al fine di una più compiuta funzionalità dell'opera, e l'interruzione dei lavori sia rapportata al tempo occorrente, secondo criteri di efficienza e di razionalità. 2. In caso di esecuzione diretta dei lavori pubblici non è consentito accollare all'imprenditore la spesa relativa ai compensi di collaudo.

Ved. C. Conti, Stato 9 giugno 1988 n. 1963.[R=WCO9G881963]
R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 14 [R=RD25MA95,A=14]; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30 [R=DPR106362,A=30]

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