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Sent. C. Cass. 06/07/1995, n. 7474

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Nelle costruzioni - Riduzione in pristino (demolizione e risarcimento del danno) - Individuazione di tipo e modalità di intervento - Competenza del giudice di merito.
1. Nel giudizio promosso nei confronti di colui che ha costruito senza osservare la distanza minima tra le costruzioni prescritte dall'art. 873 C.c., spetta al giudice di merito che abbia accertato la violazione denunciata il compito di individuare il tipo e le modalità di intervento necessarie e sufficienti per assicurare il rispetto delle distanze legali nei limiti strettamente necessari per le esigenze ripristinatorie delle distanze.

1. Ved. Cass. 12 aprile 1980 n. 2328 [R=W12A802328] (sulle limitazioni o deroghe alla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie su rapporti di vicinato).
Cod. civ. artt. 872 e 873

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