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Sent.C. Cass. 03/04/1995, n. 3907

44771 44771
1. Appalti - Arbitri - Compenso - Liquidazione da parte del Presidente del Tribunale - Presupposto - Pronuncia del lodo - Mancanza - Applicabilità delle regole ordinarie sulla competenza.
1. La speciale procedura di liquidazione del compenso agli arbitri prevista dall'art. 814, 2° c., C.p.c. presuppone che il lodo sia stato pronunciato, perché soltanto da esso il Presidente del Tribunale può trarre gli elementi per liquidare il compenso secondo criteri equitativi; di conseguenza, quando sia mancata la pronuncia del lodo, la richiesta di compenso da parte degli arbitri dà luogo ad una normale controversia sui diritti e gli obblighi reciproci delle parti, che non può essere devoluta alla cognizione dell'organo speciale previsto dall'art. 814 C.p.c., ma deve seguire gli ordinari criteri di competenza.

1. Ved. Cass. 6 gennaio 1982 n. 21.[R=W6GE8221]

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