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Sent. C. Cass. pen. 02/03/1993, n. 3641

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1. Prevenzione infortuni - Macchinari - Obbligo di ripari o dispositivo di sicurezza - Art. 115 D.P.R. 1955 n. 547 - Estensione.
1. Tra le «macchine simili» alle presse, trance e cesoie, cui si riferisce l'art. 115 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (il quale prevede l'obbligo di «ripari o dispositivo atti a evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori»), sono da ricomprendersi tutte quelle in cui il lavoratore è costretto a operare su un piano di lavoro e nell'ambito della battuta di un organo mobile, indipendentemente dalla velocità di discesa di quest'ultimo, quando le mani dell'operaio possano comunque venire a contatto con esso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata ritenuta assoggettabile alle prescrizioni di cui al cit. art. 115 del D.P.R. n. 547 del 1955 una macchina denominata «stozzatrice»).

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