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Sent. C. Stato 10/11/1993, n. 1133

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Silenzio assenso - Presupposti essenziali - Individuazione. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Silenzio assenso - Requisiti essenziali - Individuazione
1. Ai sensi dell'art. 8 D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla L. 25 marzo 1982 n. 94, ai fini della formazione del silenzio assenso nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, è presupposto essenziale, in assenza del quale la procedura non può essere utilmente avviata, la vigenza, al momento della domanda di concessione e relativamente all'area interessata, di uno strumento urbanistico attuativo, approvato non anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 6 agosto 1967 n. 765, ovvero di uno strumento urbanistico (generale o attuativo) approvato con analoghe modalità temporali, in base al quale la concessione debba ritenersi atto dovuto; in via alternativa allo strumento attuativo è necessario uno stato di sufficiente urbanizzazione che renda inutile la pianificazione esecutiva. 2. Ai sensi dell'art. 8 D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla L. 25 marzo 1982 n. 94, ai fini della formazione del silenzio assenso nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitati, sono requisiti essenziali, cioè elementi della procedura, in assenza dei quali il silenzio assenso non si perfeziona e la concessione non viene ad esistenza, la presentazione di una domanda di concessione edilizia riguardante un progetto per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni o al recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di un provvedimento di diniego da parte del Comune.

1. Ved. C. Stato V 5 ottobre 1987 n. 588[R=WCS5O87588], 13 ottobre 1988 n. 561[R=WCS13O88561], 31 marzo 1992 n. 277 R e 31 ottobre 1992 n. 1161R.
L. 6 agosto 1967 n. 765R 1. e 2. Legge «ponte» 6 agosto 1967 n. 765 R; Norme per edilizia residenziale L. 25 marzo 1982 n. 94 R

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