Sent. C. Cass. civ. 01/07/1996, n. 5956 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 01/07/1996, n. 5956

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Opere sul confine - Configurabilità come costruzione - Condizioni - Sporgenza dal suolo e intercapedini dannose - Non sussistono per campo da tennis.

1. L'art. 873 del Codice civile, nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata nei regolamenti locali, si riferisce, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, ad opere che, oltre a possedere caratteri di immobilità e di stabile collegamento col suolo, siano erette sopra il medesimo sporgendone stabilmente e che, inoltre, per la loro consistenza, abbiano l'idoneità a cerare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento della proprietà fondiaria, idoneità il cui accertamento (rimesso al giudice di merito ed insindacabile se adeguatamente motivato) è indispensabile per qualificare l'opera quale costruzione ai fini dell'applicazione di pericolosità collegata dalla legge al mancato rispetto delle distanze legali, presupponendo tale presunzione il preventivo accertamento che il manufatto eretto a distanza inferiore a quella legale abbia i caratteri della costruzione; l'art. 873 del Codice civile non comprende invece né le opere completamente realizzate nel sottosuolo né i manufatti che non si elevino oltre il livello del suolo, non ricorrendo per le une e per gli altri la ragione giustificatrice della norma stessa. (Nella specie la sentenza di merito - confermata dalla Corte suprema - non aveva ritenuto che fossero costruzioni, ai fini di cui all'art. 873 del Codice civile, una superficie al livello del cosiddetto piano di campagna, perfettamente spianata, attrezzata quale campo da tennis, ed i plinti, interrati nel sottosuolo, di sostegno dei pali di illuminazione del campo stesso, nonché il "cordolo" di recinzione del campo, alto 20 centimetri, la rete metallica intorno al campo ed i pali di illuminazione del terreno di gioco, considerando in particolare che il primo per la sua modesta elevazione e gli altri per la loro struttura e consistenza non erano idonei ad intercettare aria e luce ed a formare quindi intercapedini vietate dal menzionato art. 873 del Codice civile).

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