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Sent.C. Cass. 09/05/1996, n. 4359

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1. Perito industriale - Dipendente dello Stato e delle altre amministrazioni ex art. 7 R.D. 1929 n. 275 - Divieto di iscrizione all'Albo - Inapplicabilità ai dipendenti degli Enti pubblici economici - Decisione del Consiglio nazionale che annulla il provvedimento di cancellazione e dispone l'iscrizione nell'Albo - Legittimità.
1. l'art. 7 R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 - che prevede l'impossibilità dell'iscrizione all'Albo dei periti industriali per gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione - stabilisce un divieto (la cui operatività consente all'organo professionale preposto alla tenuta dell'Albo sia di negare l'iscrizione sia di disporre la cancellazione di un soggetto privo dei requisiti) che concerne solo i professionisti impiegati dello Stato e degli altri Enti pubblici non economici; con la conseguenza che i dipendenti degli Enti pubblici economici (nella specie, Enel) possono essere iscritti all'Albo, rilevando solo nell'ambito del rapporto d'impiego ed al fine dell'eventuale applicabilità di sanzioni disciplinari l'incompatibilità sancita nell'ordinamento particolare dell'Ente datore di lavoro; la decisione, con la quale il Consiglio nazionale dei periti industriali (nell'ipotesi, quale giudice di rinvio) si uniformi al predetto principio ed ordini l'immediata iscrizione del perito nell'Albo, deve ritenersi conforme a diritto, in quanto, sebbene il Consiglio avrebbe dovuto limitarsi ad annullare il provvedimento di cancellazione, l'ordine d'iscrizione ripristina la situazione di legittimità nell'indicata ipotesi, nella quale, non risultando, oltre a quella dell'insussistente incompatibilità, altre ragioni ostative all'iscrizione, questa avrebbe dovuto essere mantenuta, anziché illegittimamente cancellata dal Collegio provinciale.

1. Ved. Cass. 11 giugno 1993 n. 6490 R (Sulla iscrizione all'Albo dei periti industriali).
R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 7R

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