Sent.C. Stato 19/03/1996, n. 279 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 19/03/1996, n. 279

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Ammissione - Requisiti tecnici - Dichiarazione ex art. 21 D.P.R. 1991 n. 406 - Quando devono essere posseduti. 2. Appalti oo.pp. - Gara - Ammissione - Requisiti tecnici - Particolari attrezzature - Clausola di bando - Legittimità - Limiti.
1. I requisiti di capacità tecnica necessari ai fini dell'ammissione alla gara per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione, ai quali si riferisce l'art. 21 lett. c) D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, devono esistere già al momento in cui la dichiarazione al riguardo viene resa ma non consistono necessariamente nel possesso materiale dell'attrezzatura e dei mezzi indicati; infatti, poiché la dichiarazione di cui trattasi deve avere ad oggetto la dotazione tecnica di cui «si disporrà» per l'esecuzione dell'appalto, ciò che è richiesto al momento in cui la dichiarazione stessa è resa deve conseguentemente consistere nella ragionevole certezza, basata su concreti elementi obiettivi, che prima dell'inizio previsto per l'esecuzione dell'appalto la disponibilità materiale di tale dotazione verrà acquisita. 2. In sede di determinazione dei requisiti tecnici per partecipare a gara di appalto, la prescrizione di dotarsi di attrezzature particolarmente costose o difficili da reperire è illegittima solo se manifestamente illogica, perché eccessiva o inadeguata in relazione alle opere o ai servizi formanti oggetto dell'appalto.

1a. Come nota 1a. a C. Stato IV 2 gennaio 1996 n. 16.R
D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, art. 21, lett. c[R=DLG40691,A=21]

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