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Sent.C. Stato 09/01/1996, n. 41

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1. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Conclusione - Mediante corrispondenza commerciale - Possibilità. 2. Appalti oo.pp. - Risoluzione del contratto - Controversia - Giurisdizione A.G.O. - Risoluzione adottata mediante atto amministrativo - Irrilevanza.
1. La stipulazione a mezzo di ufficiale rogante non costituisce l'unico modo di formazione dei contratti con la Pubblica amministrazione, prevedendo l'art. 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 varie possibilità per la conclusione dei contratti a trattativa privata, tra le quali evidenzia anche quella della corrispondenza commerciale quando i contratti siano conclusi con ditte commerciali, e cioè della proposta del privato cui sia seguita la controproposta dell'Amministrazione, restituita firmata per accettazione. 2. Le controversie nascenti dalla esecuzione di contratti di appalto di opere pubbliche hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica nelle quali non hanno alcuna incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della Pubblica amministrazione anche quando essa si avvalga della facoltà, conferitale dalla legge, di recedere dal rapporto, spettando al giudice ordinario l'accertamento dei fatti legittimanti il recesso, il quale non comporta l'esplicazione di poteri pubblicistici, per cui una volta concluso il contratto, ed anche quando la decisione dell'Amministrazione appaltante di recedere o di risolverlo sia adottata con atto amministrativo, ciò non costituisce esplicazione di un potere amministrativo, ma opera esclusivamente nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti.

1a. Come nota 1a. a C. Stato IV 2 gennaio 1996 n. 16R. Ved. Cass. S.U. 11 novembre 1994 n. 9409 R e 4 gennaio 1993 n. 2 R.
R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 17R

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