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Sent.C. Cass. 18/04/1997, n. 3340

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Inizio o proseguimento delle operazioni - Mancato avviso - Nullità - Rilievo nella prima udienza successiva al deposito - Necessità - Omissione - Sanatoria - Condizioni. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Pluralità di accertamenti - Nullità di un singolo atto - Estensione agli altri - Esclusione - Condizione.
1. La nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio o di proseguimento delle operazioni peritali, ha carattere relativo e pertanto deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, del quale, ai sensi dell'art. 157, 2° C., Cod. proc. civ., sia stata data comunicazione, nelle forme di legge, al difensore della parte interessata; e se non può escludersi che possa realizzarsi acquiescenza nei confronti della suddetta nullità, anche in forza di dichiarazioni e comportamenti anteriori al deposito della consulenza, occorre, comunque, che sia le une che gli altri si rendano riferibili al procuratore alla lite, il quale ha la disponibilità dei mezzi di difesa nel processo (posto che non si tratta, in alcun modo, neppure in tesi, di un fenomeno di rinuncia alla pretesa sostanziale), ed assumano il significato non equivoco di preventiva rinuncia a far valere la nullità. 2. I principî relativi ai limiti posti all'estensione della nullità di un atto processuale operano anche con riferimento agli accertamenti (plurimi) effettuati dal consulente tecnico d'ufficio, ma richiedono sempre l'essenziale requisito dell'indipendenza dei singoli atti posto dall'art. 159 Cod. proc. civ.; pertanto, gli accertamenti anteriori al fatto causativo della nullità restano validi solo se presentino assoluta autonomia rispetto alla complessiva valutazione ed al parere conclusivo dichiarato nullo.

1. Conf. Cass. 9 giugno 1992 n. 7088 R.

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