Comma abrogato dalla L.R. 15/10/2001, n. 20. Il comma 1 dell’articolo 3 così recitava: “1. Ove non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, la Giunta regionale a norma del comma 1 dell'articolo 19 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, fissa il termine entro cui i singoli tipi di procedimento devono concludersi.”

Dalla redazione