Articolo soppresso dalla L.R. del 25/02/2010 n.5. L’articolo 9 così recitava: “1. Sono sospesi gli effetti dell'articolo 5 del regolamento regionale 1 settembre 2004, n. 2 (Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita), e norme a esso correlate.

2. La prima scadenza per la presentazione delle domande di apertura di nuove grandi strutture di vendita è fissata a partire dal trentesimo e fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di modifica del regol. 2/2004 con riferimento alla programmazione della rete distributiva commerciale aggiornata che sarà adottata entro il "31 ottobre 2008". (*)

(*)Termine prorogato dalla L.R. del 07/05/2008 n.5. Il termine era fissato inizialmente al " 30 marzo 2007", prorogato al "30 settembre 2007 " dalla L.R. del 16/04/2007 n. 10, al "31 dicembre 2007" dalla L.R. del 03/08/2007 n.25 e al " 30 aprile 2008 dalla L.R. del 31/12/2007 n.40"

3. Le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 2 sono da considerare irricevibili.

4. Sono fatti salvi gli effetti della sospensione disposta con regolamento regionale 28 ottobre 2005, n. 26 (Modifica regol. reg. 2/2004 e sospensione degli effetti dell'articolo 5 e norme ad esso correlate).”

Dalla redazione