Articolo abrogato dalla L.R. del 03/12/2003 n.20. L'articolo 41 così recitava: " I programmi costruttivi di cui all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, devono rispettare i limiti di fabbisogno per l'edilizia residenziale pubblica comunque indicati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti."

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