Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore della L.R. del 14/06/2013 n. 11. L’articolo 95 così recitava: “Art. 95 - (Finalizzazione dei finanziamenti) - 1. I criteri e le procedure per l'attuazione degli interventi regionali a sostegno dei processi di qualificazione e potenziamento dell'offerta turistica veneta sono finalizzati a:

a) orientare l'offerta turistica alle esigenze della corrispondente domanda interna ed estera, garantendo nel contempo la conservazione e la valorizzazione delle sue tipicità;

b) orientare e sostenere i processi di integrazione tra gli interventi di qualificazione dell'offerta degli enti locali e strumentali, delle autonomie funzionali e delle imprese operanti nel turismo, promuovendo ed incentivando il sistema degli organismi di garanzia collettiva fidi;

c) promuovere processi di qualificazione e specializzazione dell'offerta, privilegiando interventi in grado di produrre effetti moltiplicatori delle azioni nei sistemi turistici locali così come individuati dall'articolo 13.”

Dalla redazione