Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore della L.R. del 14/06/2013 n. 11. L’articolo 15 così recitava: “Art. 15 - (Piano esecutivo annuale) - 1. In attuazione del programma triennale di cui all'articolo 14, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano esecutivo annuale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. Il piano individua e coordina le iniziative di sviluppo dei sistemi turistici locali ammesse a finanziamento regionale, ivi compresi i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 7 e specifica il relativo fabbisogno di spesa. Eventuali variazioni al piano che si rendessero necessarie a seguito dell'approvazione del bilancio, sono adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio medesimo.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta con propria deliberazione le eventuali variazioni al piano che si rendano necessarie nel corso dell'anno.

3. In caso di rinuncia o mancata attuazione, anche parziale, delle iniziative ammesse a finanziamento, la Giunta regionale ne dispone la revoca e destina i relativi contributi a favore di altri progetti già inclusi nel piano esecutivo annuale informandone la competente Commissione consiliare. La Giunta regionale può altresì destinare i suddetti contributi ad altre iniziative straordinarie individuate ed approvate sentita la competente Commissione consiliare.

4. Il piano esecutivo annuale può comportare motivatamente modificazioni al programma triennale, purché non incidano sulle scelte fondamentali dello stesso.”

Dalla redazione