Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore della L.R. del 14/06/2013 n. 11. L’articolo 12 così recitava: “Art. 12 - (Disposizioni generali) - 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) attraverso il programma di sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 14 e il piano esecutivo di cui all'articolo 15.”

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