Articolo abrogato dalla L.R. del 6/07/2012 n. 24. L’articolo 84 così recitava: “1. I comuni capoluogo della provincia, nel cui territorio si svolge la attività professionale, rilasciano la licenza avente validità sul territorio provinciale per l'esercizio della professione di guida turistica.

2. I comuni di residenza rilasciano, subordinatamente all'iscrizione nell'elenco provinciale per la categoria professionale di appartenenza, la licenza avente validità sull'intero territorio regionale, per l'esercizio delle professioni di accompagnatore turistico, animatore turistico, guida naturalistico-ambientale e sue articolazioni, così come individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, comma 4.

3. Il contenuto della licenza e le modalità di rilascio sono definite nell'allegato T.”

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