Articolo abrogato dalla L.R. 16/03/2018, n. 13.

L’articolo 3 così recitava:

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è aggiunto il seguente comma:

"Per le nuove cave di argilla per laterizi poste a sud della linea settentrionale delle risorgive indicata dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) è consentita la deroga a quanto previsto dalla lettera g) del primo comma alle seguenti condizioni:

a) deve essere salvaguardato l'uso, anche potenziale, delle acque di falda a scopo idropotabile evitando, tra l'altro, che corpi idrici già contaminati vengano a contatto con acque di miglior qualità;

b) il progetto di escavazione e ricomposizione deve essere corredato da una relazione geotecnica ed idrogeologica che fornisca un quadro conoscitivo e progettuale tale da garantire che l'escavazione possa avvenire in massima sicurezza;

c) la profondità di escavazione va limitata per quanto possibile e, in ogni caso, non dovrà superare la profondità di metri sei dal piano di campagna circostante.".”

Dalla redazione