Articolo abrogato dalla L.R. 16/03/2018, n. 13.

L’articolo 1 così recitava:

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è sostituito dal seguente:

"Per esigenze di carattere socio-economico il progetto di ricomposizione ambientale può, tuttavia, prevedere:

a) un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli anche diversi da quelli di cui al secondo comma;

b) destinazioni d'uso compatibili con la zona E agricola;

c) destinazioni d'uso non agricole purché ciò sia previsto da strumenti urbanistici o da piani di sistemazione idrogeologica, ambientale, ecologica e faunistico-venatori.".”

Dalla redazione