Articoli abrogati dalla L.R. 04/04/2019, n. 14.

Gli articoli 1 e 2 così recitavano:

“Art. 1 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così sostituito:

“1. Per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole “corpo edilizio separato” sono soppresse le seguenti parole “di carattere accessorio e pertinenziale”.

3. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole “31 marzo 2009” sono sostituite dalle parole “31 maggio 2011”.

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:

“5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive modificazioni, alla corrispondente classe B.”.


Art. 2 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole “sono consentiti interventi di” è soppressa la parola “integrale”, dopo le parole “demolizione e ricostruzione” sono inserite le parole “anche parziali”, dopo le parole “40 per cento del volume” è soppressa la parola “esistente” ed è inserita la parola “demolito”, dopo le parole “superficie coperta” è inserita la parola “demolita”.”

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