Articolo aggiunto da comma 1 art. 5 L.R. 24/12/2004, n. 36. Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce che: “Per i contratti di fornitura di beni e di servizi già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione procede al rinnovo dei medesimi agli stessi prezzi, patti e condizioni a suo tempo offerti in sede di gara qualora negli atti di gara risultasse prevista la clausola di rinnovo ai sensi dell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la procedura si rinvia al comma 2, dell'articolo 50 bis come introdotto dal comma 1”.

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