Articolo abrogato dalla L.R. 13/02/2013, n. 3.

L'articolo 27 così recitava:

“Art. 27 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica - canoni di locazione. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)

1. Le lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono abrogate.”

Dalla redazione