Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 45 così recitava:

“Art. 45 - (Finanziamento dei servizi)

1. I costi relativi alle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo concorrono alla determinazione del costo complessivo dei lavori oggetto di appalto.

2. Gli oneri inerenti ai servizi di ingegneria e di architettura, ivi compresi le prove e le indagini, gli studi di fattibilità e le attività di supporto al coordinatore del ciclo e ai tecnici incaricati della progettazione o della direzione lavori, le spese connesse alle procedure di affidamento dei predetti servizi e dei lavori, le spese relative agli atti pianificatori di cui agli articoli 6 e 7 e le somme di cui al comma 7 fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti appaltanti.

3. Le somme eventualmente occorrenti ai fini di cui al comma 7 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della stessa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.

4. Le spese relative al funzionamento della commissione di aggiudicazione previste dall'articolo 25, nonché le spese relative ai collaudi di cui all'art. 17, devono essere ricomprese negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

5. Gli oneri derivanti dall'istituzione della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41, graveranno sul capitolo n. 49035 del bilancio della Regione autonoma Valle d'Aosta, che assume la seguente nuova denominazione "Spese per il funzionamento della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici".

6. Alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, e previsti per l'organizzazione e la redazione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42, nonché per dare attuazione a quanto disposto dalla presente legge, la Regione Valle d'Aosta provvede con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 recante (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

7. Tra il personale dipendente del soggetto appaltante incaricato della progettazione, della funzione di direzione dei lavori, del coordinamento in materia di sicurezza, della conduzione dei lavori in economia ovvero nominato collaudatore o coordinatore del ciclo di realizzazione, i loro collaboratori incaricati di funzioni tecniche e il personale preposto direttamente alla gestione delle procedure di affidamento e subaffidamento dei lavori e dei connessi servizi di ingegneria e di architettura è ripartita una somma, con le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, non superiore al 2 per cento, al lordo degli oneri previdenziali, dell'importo a base di gara. Il soggetto appaltante assume a proprio totale carico gli oneri finanziari connessi alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale in favore dei predetti dipendenti.”

Dalla redazione